Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
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1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
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2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
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3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti
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2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti
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1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge